In questo articolo andremo a parlare degli interventi edilizi in Italia, descrivendo il loro scopo e le normative che disciplinano la loro attuazione.

Gli interventi edilizi in Italia vengono introdotti con la legge del 5 agosto del 1978 numero 457 intitolata “Norme per l’edilizia residenziale”, per poi essere aggiornati dal testo unico per l’edilizia, ovvero D.P.R. numero 380/2001 del 01/07/2003.

Nell’articolo 3 del D.P.R numero 380/2001 è presente un accurata descrizione di ciascun intervento edilizio qui sotto riportato:

  • Manutenzione ordinaria;
  • Manutenzione straordinaria;
  • Restauro e risanamento conservativo;
  • Ristrutturazione edilizia;
  • Interventi di nuova costruzione;
  • Ristrutturazione urbanistica.

Nel corso degli anni tale decreto è stato rivisto e aggiornato, ma è comunque possibile dare una definizione precisa per ogni tipologia di intervento.

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano principalmente gli interventi di ripristino, di rinnovamento e di riparazione delle finiture e tutte le opere necessarie per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono gli interventi finalizzati a rinnovare o sostituire le parti anche strutturali di un edificio. Si inquadrano come interventi di manutenzione straordinaria gli interventi di frazionamento e incorporamento delle singole unità immobiliari, purché non sia modificata la volumetria complessiva dello stabile e non venga alterata l’originaria destinazione d’uso.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti a conservare l’organismo edilizio nel tempo e a preservare le sue funzionalità.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia hanno lo scopo di trasformare un organismo edilizio, come per esempio un fabbricato, in un organismo completamente o parzialmente diverso rispetto all’ originario. Questa tipologia di interventi, normalmente piuttosto invasiva, comprende anche la demolizione e la ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria dell’edificio preesistente.

Nel caso di immobili sottoposti a vincoli architettonici, vedere il decreto legislativo numero 42 del 2004, la demolizione e la ricostruzione deve avvenire rispettando la stessa sagoma dell’edificio preesistente.

Si configurano come interventi di nuova costruzione i seguenti:

  • La costruzione di edifici fuori terra oppure interrati;
  • La costruzione di infrastrutture;
  • La realizzazione di torri o tralicci;
  • La costruzione di depositi di merci o materiali.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica riguardano la modifica del tessuto urbanistico esistente trasformandolo in un altro diverso, mediante la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

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