In questo articolo andremo a parlare della servitù di passaggio coattivo, definendo la normativa che la disciplina e la terminologia, il tutto in maniera chiara e facile.

La servitù di passaggio coattivo entra in gioco quando un proprietario di un fondo terriero, chiamato fondo dominante, che si trova precluso l’accesso alla pubblica via, necessità di ottenere il passaggio su un fondo altrui, chiamato fondo servente.

Questa servitù viene definita dall’ articolo numero 1051 del Codice civile, inoltre, sempre lo stesso articolo, dice che il passaggio deve recare il minor danno possibile al fondo servente.

La servitù può venire creata anche se il passaggio esiste e non c’è nessuna preclusione all’accesso alla pubblica via, ma il passaggio deve risultare insufficiente a soddisfare i bisogni del fondo e non può essere ampliato.

L’indennità spettante al proprietario del fondo servente è definita dall’articolo 1032 del Codice civile, la quale deve essere proporzionale al danno cagionato dal passaggio.

Nel caso il passaggio interessi più fondi, con diversi proprietari, l’indennità sarà basata sul grado di utilizzo di ciascun fondo.

Vi è anche il caso della servitù temporanea, disciplinata dall’articolo numero 1039 del Codice civile, la quale ha una scadenza e l’indennità dovuta risulta essere dimezzata.

La servitù temporanea si può trasformare in perpetua pagando la seconda parte dell’indennizzo, aggiungendo gli interessi legali.

Nel caso non vi sia accordo tra le parti, quindi in assenza di contratto, la servitù viene realizzata con forza di legge e il giudice provvederà a nominare un consulente tecnico per stimare il valore dell’indennizzo.

Il valore dell’indennità viene così calcolato:

Ind = V +VS + D + Fp + Tr/r

Dove:

V è il valore della superficie occupata dalla strada;

VS è il valore di soprassuolo;

D è il valore del danno causato;

Fp sono i frutti pendenti;

r è il saggio di interesse.

Il valore del terreno di mercato viene stimato utilizzando i criteri di mercato esistenti al momento della stima, utilizzando, per lo più, i valori agricoli medi.

La voce dei danni può includere:

  • I danni alle coltivazioni;
  • Le spese di ripristino.

Bibliografia:

Nuovo corso di economia ed estimo, Stefano Amicabile, Hoepli Editore,2013.

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