In questo articolo andremo a parlare del regime sanzionatorio in edilizia fornendo un quadro d’insieme sulle normative vigenti in ambito urbanistico e le relative sanzioni.

La vigilanza dell’aspetto tecnico e urbanistico di un’opera è disciplinata dal testo unico dell’edilizia, acronimo T.U., e successive modificazioni.

Il testo unico per l’edilizia, DPR 380 del 2001, affida la vigilanza in ambito di urbanistica e edilizia a un responsabile dell’ente locale insieme alla polizia municipale.

Le pene previste per opere difformi o in assenza di titolo sono la sospensione dei lavori, la demolizione e il pagamento di una pena pecuniaria sottoforma di sanzione.

Le figure soggette a responsabilità, in caso di illecito, possono essere il titolare del titolo edilizio, il progettista, il direttore dei lavori e il titolare dell’impresa esecutrice.

Dove per titolo edilizio si intende: il permesso di costruire, la denuncia di inizio attività onerosa (acronimo D.I.A.) e la segnalazione certificata di inizio attività (acronimo S.C.I.A.).

Tuttavia, fatto salvo le sanzioni previste, si può ottenere comunque il permesso di costruire in sanatoria, a patto che l’opera risulti conforme alla normativa urbanistica e alla normativa edilizia vigente.

In taluni casi, la polizia locale può accompagnare un tecnico amministrativo, al fine di accedere nei luoghi in cui si svolgono i lavori per prevenire oltre che reprimere eventuali illeciti.

Le verifiche, riguardanti l’attività edilizia, si suddividono in controlli esterni ed interni, i controlli esterni consistono nel:

  • Verificare l’occupazione di spazio pubblico;
  • Verificare il pagamento dei diritti di occupazione di suolo pubblico;
  • Controllare l’esposizione del cartello informativo e la recinzione del cantiere.

I controlli interni consistono invece nel:

  • Verificare l’esistenza dei disegni tecnici;
  • Verificare la presenza di permessi e autorizzazioni;
  • Verificare, mediante piano di sicurezza, la documentazione relativa ai macchinari utilizzati;
  • Verificare il ponteggio e l’impianto elettrico.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio in edilizia, la distinzione è la seguente:

  • Per le opere soggette a S.C.I.A. la sanzione prevista è di tipo amministrativo;
  • Per le opere soggetta a D.I.A. la sanzione prevista può essere di tipo amministrativo oppure penale.

Qualunque sia l’esito dell’ispezione, si ha la redazione di un verbale il quale viene rilasciato in copia al responsabile del cantiere.

Bibliografia:

Alberto Fabio Ceccarelli, Prontuario urbanistico ammnistrativo, Maggioli editore, anno 2015.

Articoli recenti

Categorie