Una delle problematiche più frequenti che si riscontrano durante un’analisi preliminare di un fabbricato è dove trovare i documenti progettuali della propria casa.

Per rispondere a questa esigenza bisogna esaminare attentamente la normativa e il suo sviluppo storico, per poi decidere a quale ente rivolgersi per ottenere i documenti progettuali che si necessitano. Il primo elemento che si deve acquisire è la data di costruzione, se costruita prima o dopo il 1971.

  • Costruzione costruita dopo il 1971

La prima normativa che può essere presa in considerazione è la legge n.1086 del 5 novembre 1971 (Gazzetta Ufficiale n.321 21/12/1971), intitolata: “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale precompresso, ed a struttura metallica”. Tale norma disciplina, come da titolo, le opere di conglomerato cementizio armato, più comunemente detto cemento armato e le strutture metalliche. Per quanto concerne i documenti progettuali tale norma sancisce che:

“Le opere di cui all’articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all’ufficio del genio civile”

La documentazione di opere in cemento armato ed in acciaio, costruite dopo il 1971, è dunque reperibile presso il genio civile o presso l’ente che ne ha assunto il ruolo.

  • Ma se la costruzione è stata costruita prima del 1971?

In tal caso, i documenti progettuali possono essere recuperati presso l’ufficio della prefettura. Infatti, il Decreto-legge del 15 novembre 1939 n.2229 (Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale, n.92 del 18 aprile 1940), sancisce:

“Ai costruttori, prima di iniziare la costruzione delle opere, di cui all’art. 1, è fatto obbligo di presentarne alla prefettura della provincia denunzia, corredata di una copia del progetto di massima.”

  • Informazioni richieste

Le informazioni richieste per ottenere i documenti progettuali in linea di massima sono le seguenti:

  • Comune e ubicazione della costruzione
  • N° e data rilascio concessione edilizia
  • Impresa esecutrice
  • Tipologia dell’opera
  • Committente

In taluni casi è possibile delegare un tecnico per il reperimento di tali informazioni mediante una delega firmata dal richiedente.

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