In questo articolo andremo a parlare del contratto di locazione, vedremo la sua definizione e come viene disciplinata dalla normativa attualmente in vigore, il tutto utilizzando un linguaggio semplice e di facile comprensione.

In questo articolo andremo a parlare del contratto di locazione, vedremo la sua definizione e come viene disciplinata dalla normativa attualmente in vigore, il tutto utilizzando un linguaggio semplice e di facile comprensione.

Il contratto di locazione viene regolato dal Codice civile italiano all’ articolo numero 1571, dove il locatore si obbliga a far godere all’locatario un bene mobile o immobile.

Il contratto di locazione è caratterizzato nell’avere una durata, di conseguenza risulta essere limitato nel tempo.

Qualora l’oggetto di godimento sia un bene produttivo, il contratto di locazione prende il nome di contratto di affitto, venendo disciplinato dall’ articolo 1615 del Codice civile italiano.

Normata la definizione di contratto di locazione, nel corso del tempo si sono susseguite diverse leggi per normare i particolari.

Una delle prime di una certa importanza è la legge numero 392 del 27 luglio 1978, la quale introduceva l’equo canone.

Lo scopo di questa legge era quello di contenere, per quanto possibile, gli importi dei pagamenti relativi al canone di locazione nei grandi conglomerati urbani.

La formula applicata era la seguente:

Valore equo canone = Valora convenzionale x 0,0385 + eventuale aggiornamento fornito dall’ ISTAT

L’equo canone è stato però archiviato con la legge numero 431 del 9 dicembre 1998, la quale ha riformato la normativa riguardante le locazioni.

Questa nuova legge ha introdotto le seguenti due tipologie di contratto, tutt’ora esistenti:

  • Contratto a canone libero, aventi una durata di 4 anni;
  • Contratti a canone convenzionato.

I contratti a canone convenzionato hanno una durata stabilità di 3 anni, ma consentono al proprietario dei notevoli vantaggi di natura fiscale.

Il rinnovo del contratto risulta essere tacito, a patto che nessuna delle parti comunichi, con un anticipo di 6 mesi e per mezzo raccomandata, che non intende rinnovarlo.

Qualora la disdetta avvenisse da parte del locatore il contratto può venire rinegoziato, altrimenti si intende concluso nella data prestabilita, finendo la locazione.

Il recesso del conduttore può avvenire solo per motivi gravi, attraverso l’invio di una raccomandata con un preavviso di almeno 6 mesi dalla data prevista di recesso.

Bibliografia:

Nuovo corso di economia ed estimo, Stefano Amicabile, Hoepli Editore,2013.