In questo articolo andremo a parlare di un argomento molto delicato, ovvero la copertura assicurativa per evento sismico, utilizzando parole semplici e di facile comprensione.

Bene, Iniziamo!

Il Codice civile, in merito alla copertura assicurativa per evento sismico, si esprime sostanzialmente attraverso due articoli, l’articolo 1912 e l’articolo 2053.

Infatti, l’articolo 1912 del Codice civile afferma: “salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici”.

Mentre l’articolo 2053 afferma: “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Questi due articoli sono ricchi di contenuti, ma se si volesse sintetizzare in poche parole, ne potremo dedurre che:

  • La copertura relativa al terremoto deve essere dichiarata;
  • Eventuali danni a terze persone o cose provocate dall’edificio durante il terremoto sono responsabilità del proprietario, qualora vi sia un difetto di manutenzione o vizio di costruzione.

È utile sottolineare che in rarissimi casi le polizze di copertura da rischio incendio, coprono anche i danni provocati dal terremoto. Questo discorso vale sia per fabbricativi civili, sia per quelli industriali e produttivi.

L’assicurazione per i danni causati dal sisma è una polizza a valore, infatti il rimborso dei danni è in funzione del territorio in cui è situata l’abitazione e ad altre variabili prese in considerazione dalla compagnia assicuratrice.

L’assicurazione riguardante il sisma consente il risarcimento dei danni al proprietario oppure di diminuire le spese per rimettere a nuovo l’edificio.

Le opzioni che spesso le compagnie assicuratrici offrono sono le seguenti:

  • Assicurare solo l’immobile;
  • Assicurare sia l’immobile e sia il contenuto;
  • Assicurare l’immobile, il contenuto e gli occupanti.

I parametri che influiscono nella determinazione del premio sono molteplici, come per esempio la dimensione della costruzione, la tipologia dell’edificio e il suo valore.

Ovviamente le strutture che presentano un maggiore grado di sicurezza, per via anche di una certificazione emessa da un tecnico del settore, hanno una minore probabilità di causare dei danni e di conseguenza una diminuzione del premio assicurativo.

È buona norma valutare il massimale proposto, per evitare nei casi peggiori, come quello del crollo totale dell’edificio, di rimanere scoperti.

Bibliografia:

Fattori L. & Biscuola A.. Valutare il rischio sismico. Obbiettivi, obblighi e opportunità. EPC Editore, anno 2007.

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