In questo articolo andremo a parlare della valutazione di impatto ambientale, acronimo V.I.A, essendo una tematica che periodicamente viene messa in evidenza quando si parla di grandi opere.

La valutazione di impatto ambientale, acronimo V.I.A., è uno studio preventivo sulle ripercussioni sull’ambiente di interventi urbanistici, edilizi o di altro genere.

In linea generale, i progetti soggetti a V.I.A., a livello nazionale, sono i seguenti:

  • Porti commerciali;
  • Impianti petroliferi;
  • Centrali nucleari;
  • Dighe;
  • Acciaierie.

Mentre a livello regionale gli interventi più significativi che necessitano del V.I.A. sono i seguenti:

  • Porti turistici;
  • Impianti eolici;
  • Impianti petrolchimici.

La procedura di valutazione di impatto ambientale contiene dentro di sé diverse fasi, che necessitano di essere espletate. Le più comuni sono:

  • Lo screening;
  • Lo scoping;
  • La presentazione del progetto;
  • La pubblicazione del progetto;
  • Le consultazioni;
  • Lo studio della valutazione e il relativo esito;
  • La decisione;
  • L’informazione riguardante la decisione;
  • L’esito.

La verifica di assoggettabilità, chiamata anche screening, consiste nel verificare se il progetto in esame deve essere assoggettato alla procedura di valutazione impatto ambientale o meno.

La definizione dei contenuti, chiamata anche scoping, e lo studio di impatto ambientale (S.I.A) sono dei procedimenti atti a definire tutti i possibili impatti ambientali, validi nel giudizio di ammissibilità dell’intervento.

Dove per impatto ambientale si intende, l’alterazione qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente, prendendo in considerazione anche una serie d’aspetti, come per esempio l’arco temporale di riferimento, vedi effetti a breve termine e a lungo termine.

Gli impatti principali presi in esame sono i seguenti:

  • Impatti dovuti all’utilizzo di risorse ambientali;
  • Impatti dovuti all’ missione di inquinanti;
  • Impatti dovuti all’esistenza del progetto;
  • Impatti dovuti alla creazione di sostanze nocive.

I passaggi fondamentali per la presentazione della valutazione vengono descritti dagli articoli compresi nell’intervallo 23-28 del decreto legislativo d.lgs 152/2006.

Per le grandi opere invece si fa sempre riferimento al decreto legislativo sopradetto, ma, in questo caso, si esamina la sezione II, e gli articoli compresi nell’intervallo 182-185.

È utile notare come il V.I.A. sostituisce tutte le autorizzazioni (licenze, pareri, etc.) in materia ambientale, necessari per la realizzazione dell’opera.

Bibliografia:

Alberto Fabio Ceccarelli, Prontuario tecnico urbanistico ammnistrativo, Maggioli editore, anno 2015.

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