In questo articolo andremo a parlare dell’arbitrato nelle controversie fornendo alcune informazioni utili per comprendere questa metodologia di risoluzione.

L’arbitrato è un’opzione per risolver delle controversie in ambito giudiziario, esso può essere composto da un solo arbitro, in tal caso si chiama arbitrato unico, oppure da più arbitri, in questo caso invece si parla di collegio arbitrale.

L’arbitrato viene inserito nei contratti in una apposita clausola compromissoria oppure quando viene redato un compromesso per una determinata controversia.

Per quanto riguarda l’ambito pubblico, l’arbitrato è previsto per gli appalti e l’esecuzione di opere pubbliche, vedere l’articolo 32 della legge Merloni numero 109 del 1994.

Inoltre, l’arbitrato nelle controversie può essere diviso in tre macrocategorie:

  • Arbitrato rituale;
  • Arbitrato irrituale;
  • Arbitrato amministrativo.

L’arbitrato rituale è quello che segue le procedure previste dal Codice di procedura civile, dove il lodo emesso dall’ ente giudicante si sostituisce alla sentenza.

L’arbitrato irrituale prevede che la decisione presa dall’arbitro abbia valore di contratto, come se fosse stata presa tra le parti.

Nell’ arbitrato amministrativo la procedura che si applica è quella definita da un’apposita istituzione, ovvero la camera arbitrale.

Le camere arbitrali, presenti nelle camere di commercio, rispondono a vertenze sia in ambito nazionale e sia in ambito internazionale, come per esempio in caso di lavori pubblici (vedere legge 415/1998).

Normalmente l’arbitro viene stabilito in comune accordo tra le parti, notificandolo al presidente del tribunale in cui è stato creato il compromesso.

In caso vi sia un collegio arbitrale, esso è composto da tre arbitri, due vengono nominati dalle parti, mentre il terzo, ovvero il presidente, viene deciso con i criteri previsti nella clausola compromissoria.

In casi molto particolari, disciplinate da opportune leggi, il collegio arbitrale può essere composto da un numero maggiore di arbitri.

Il compenso, spettante agli arbitri, viene definito da apposite tariffe ufficiali, chiamate tariffe forensi.

Nel caso classico in cui il collegio sia composto da tre arbitri, il compenso totale è così ripartito:

  • 40% del compenso va al presidente;
  • 30% del compenso va l’arbitro di una parte;
  • 30% del compenso va all’arbitro della parte restante.

Bibliografia:

Nuovo corso di economia ed estimo, Stefano Amicabile, Hoepli Editore,2013.